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Restiamo in Contratto
01/12/2025

Il Ccnl 2022-2024 è in vigore. Il testo, il calcolo di aumenti e arretrati, le novità normative, le faq

Il contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari per il triennio 2022-2024 è stato sottoscritto in via definitiva da sindacati e Aran venerdì 27 febbraio 2026. 
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore con la pubblicazione del testo sul sito www.aranagenzia.it 
Per chiarimenti SCRIVERE A sportellocontratto@anaao.it

DOCUMENTI UTILI
- Il testo siglato il 27 febbraio 2026 e pubblicato sul sito Aran - download del documento
- Le tabelle degli aumenti e degli arretrati elaborate dall'Anaao Assomed - download del documento
- Le schede esplicative sulle novità normative e le nuove tutele - download del documento
- Il comunicato stampa Anaao Assomed-CimoFesmed - download del documento

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Se hai bisogno di aiuto per chiarire le cifre e le novità del Ccnl 2022-2024 qui trovi le risposte! 

ANZIANITA’
D. come è stata modificata la disciplina dell’anzianità per il conferimento degli incarichi?
R.
L’articolo 7 del CCNL 2021-2024 modificando l’articolo 22, co. 5 del CCNL 2019-2021 haeliminato il riferimento alla disciplina relativa all’incarico da conferire, sicché ora sarà snel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi sarà sufficiente aver maturato un’anzianità di servizio in qualità di dirigente del SSN, a prescindere dalla disciplina di inquadramento

ARRETRATI
D. Da che periodo partono globalmente gli arretrati?
R.
Gli incrementi applicabili hanno decorrenza dal 1/1/2024.

D. Quando dovrebbero arrivare gli arretrati in busta paga e l'aumento di stipendio?
R. In media 1 o 2 mesi dopo la firma definitiva del contratto, che è avvenuta il 27 febbraio 2026

D. In merito agli arretrati vorrei sapere se si ha idea di quando potrebbero essere erogati.
Inoltre ho un dubbio. Dirigente medico con 6 anni di contratto in quale categoria si configura nella tabella?
R. La corresponsione degli arretrati mediamente avviene uno o due mesi dopo la firma definitiva del contratto avvenuta il 27 febbraio 2026. La fascia di un dirigente con 6 anni di anzianità dovrebbe situarsi nella fascia d’incarico “Consulenza studio e ricerca” della tabella pubblicata sul sito.

D. Volevo sapere, essendo andata in pensione il 1/03/2024, si terrà conto, per il calcolo degli arretrati, solo dei 2 mesi di servizio? 
R.
Si. Il CCNL 2022-2024 prevede l’incremento delle seguenti voci retributive:
- un incremento progressivo della retribuzione tabellare, a partire da gennaio 2022, ma tale incremento per il 2022 e 2023 è stato già corrisposto nel corso dei rispettivi anni di competenza;
- retribuzione di posizione, a decorrere dal 1/1/2024;
- indennità di specificità medica, a decorrere dal 1/1/2025;
- indennità di incarico di struttura complessa, a decorrere dal 1/1/2024.
Dunque, tenuto conto della data di collocamento in quiescenza, lei ha diritto a percepire gli arretrati contrattuali per il periodo da marzo a dicembre 2024, i quali verranno corrisposti autonomamente dall’ex datore di lavoro.

D. Potrei sapere, rispetto ai '6500' di arretrati medi, quanto effettivamente si può ipotizzare al netto, visto che è quello che entra in tasca alla Fine? È credibile che sia meno della metà?
R. Gli arretrati sono sottoposti ad una tassazione che è l’aliquota media (e quindi non la massima) cui sono stati sottoposti i redditi dell’annualità precedente. Tale aliquota dipende dall’entità dei redditi percepiti, ma con buona probabilità si può dire che il netto degli arretrati dovrebbe essere almeno il 60% del lordo, più probabilmente qualcosa in più.

D. Mi sembra ingiusto e deludente, sempre che abbia ben inteso, che per il 2022 ed il 2023 non siano stati concordati arretrati salvo le misere indennità di vacanza contrattuale.
R. Purtroppo questo dipende dallo stanziamento delle risorse da parte del Governo in rapporto al triennio. Nell’ultimo rinnovo, il grosso delle risorse è stato stanziato a far data dall’1/1/24.

D. Sono un dirigente sanitario pensionato dal 31.12.2023. Chiedo informazioni per richiedere, l'adeguamento della rata pensionistica e del TFS.
R. La giurisprudenza riconosce il diritto all’adeguamento della pensione in base agli aumenti retributivi previsti nel rinnovo del CCNL. La procedura di riliquidazione, tuttavia non è immediata e richiede tempo, perché richiede un’interazione amministrativa tra l’Azienda sanitaria di appartenenza e l’INPS. L’ente ex datore di lavoro del pensionato pubblico deve infatti comunicare l’adeguamento economico spettante al pensionato (compresa la pratica Ultimo Miglio Pensione ai fini del TFS) all’INPS, che successivamente ricalcola la pensione e TFS e liquida i nuovi importi con gli arretrati a partire dalla decorrenza dell’adeguamento spettante.A fronte di tale procedura, il lavoratore interessato non è tenuto ad effettuare alcuna istanza, può tuttavia sollecitare anche al fine di interrompere il termine prescrizionale.

CLAUSOLA DI GARANZIA (articolo 17)
D. Sono biologa dirigente assunta dal 2011, dal prossimo anno entrerei nella categoria 1. anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni In base al contratto che si andrebbe ad ufficializzare a breve avrei diritto a euro 7600 di aumento o, visto che non è detto che la firma arrivi per il 1° gennaio 2026, rimango con l'importo di 6600 euro?
R. Il tuo quesito si riferisce alla "Clausola di garanzia", somma dovuta qualora - in presenza di una determinata anzianità di servizio e di valutazioni positive - al dirigente al quale non sia già stato attribuito un incarico di valore uguale o superiore al valore della clausola stessa (cifra lorda annua).
A prescindere dalla firma, la decorrenza del beneficio è quella del compimento dell'anzianità, a patto che la valutazione (da effettuarsi entro tre mesi dal compimento dell'anzianità) sia positiva. Tu dovresti avere adesso in godimento (se non ti è stato dato alcun incarico, cosa che sarebbe un po' singolare, ma che non può essere esclusa) una clausola di garanzia pari a euro 5.665,00 lordi annui, che - al verificarsi delle suddette condizioni - passerebbe ad euro 7.600,00 con un incremento lordo annuo di euro 1.935,00

D. Sono un Biologo. L’incremento dell’importo della clausola di garanzia verrà conteggiato dal 2022 o dal 2024?
R. La decorrenza prevista per l’applicazione della nuova clausola di garanzia di cui all’art. 17 del CCNL 2022-2024, è il 1° gennaio 2024.

D. Sono un dirigente medico di II livello ho 23 anni di servizio desideravo sapere se al compimento di 20 anni vi è un aumento dello stipendio così come è successo a 5 e poi a 15 ad oggi non ho ricevuto nulla e se il nuovo contratto prevede qualcosa.
R. I dirigenti medici di II livello sono una categoria ed esaurimento, ma per loro non era previsto un aumento stipendiale alle scansioni temporali da te indicate. Gli aumenti cui probabilmente tu ti riferisci sono le “clausole di garanzia” (5 – 15 e 20 anni di anzianità di servizio – CCNL 19/21), riguardano i dirigenti di I livello e sono rimaste immutate. Se però alle scadenze indicate un dirigente ha già un incarico di valore superiore alla clausola di garanzia (che a 20 anni è di 7900 euro lordi annui) non vi è alcun aumento.

FERIE (Articolo 9)
D. Il comma 9 e 10 dell'articolo 9 (riguardante le ferie) appare non prendere assolutamente in considerazione lo stato reale della "situazione ferie" di molti dirigenti medici con un residuo di 150-250 giorni di ferie non godute. Domanda: con 15 GG di "ferie estive" e altre nell'anno, sempre fatte salve le esigenze di servizio, quando potranno essere esaurite e/o smaltite in tempi "umani"? Se le ferie sono un diritto irrinunciabile e peraltro "costituzionale" doveva essere previsto un algoritmo indipendente dalle "esigenze di servizio" (o qualcos'altro) altrimenti in pratica si mettono le fondamenta per una caterva di ricorsi giudiziari (peraltro già in essere in ASL come la mia)?
R. Le ferie sono un diritto/dovere garantito dalla Costituzione. Nell’articolo 9 del CCNL 2022-2024 è stata ribadita la responsabilità dell'Azienda e del dirigente sovraordinato che devono garantirne l'effettiva fruizione. Il dirigente ha il diritto/dovere di chiederne la fruizione ed è responsabilità dei dirigenti sovraordinati motivare la mancata autorizzazione. Anche in questo caso - oltre ai contenziosi giudiziari - il dirigente che vede leso un suo diritto può effettuare un esposto alla direzione provinciale del lavoro. Il nostro sindacato prevede a tal proposito per gli iscritti servizi di supporto e tutela legale.

PREAVVISO (Articolo 20)
D. A breve darò le dimissioni. Col nuovo CCNL potrei utilizzare i giorni di ferie all'interno del periodo di preavviso di tre mesi?
R.
L’articolo 20, c.6  CCNL  2022-2024  ha introdotto la possibilità di fruizione delle ferie anche durante il periodo di preavviso.

RICOSTITUZIONE RAPPORTO (articolo 6)
D. La ricostituzione del rapporto di lavoro permette di essere riassunti anche presso altra azienda e dunque rappresenta una specie di mobilità se si prendono accordi con la altra nuova azienda?
R.
Di fatto sì ma con una differenza: nella mobilità non c’è novazione del rapporto di lavoro (quindi ad esempio le ferie non fruite si trasferiscono automaticamente) mentre nella cessazione e successiva ricostituzione c’è novazione (per cui ad esempio le ferie non fruite non si trasferiscono).

D. In merito all'articolo on line riguardo alle nuove tutele del CCNL, viene specificato che la ricostituzione del rapporto di lavoro può essere richiesta anche ad un'azienda diversa da quella nella quale si è prestato servizio, vorrei avere qualche approfondimento normativo in merito dato che nel testo del CCNL articolo 26 non trovo riferimento a questo.
R. Il nuovo Art. 6 recita testualmente: Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere entro cinque anni dalla data di cessazione la ricostituzione dello stesso. Dal testo è stata tolta la frase “all’ultima Azienda o Ente con la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro” che era presente nel CCNL 19/21.

TRATTAMENTO ECONOMICO
D. Il servizio di pronta disponibilità non viene sostanzialmente modificato né nella retribuzione né nella regolamentazione, nonostante i numerosi contenziosi in essere nelle singole ASL riguardo le tempistiche del "successivo riposo" previsto? Cosa è previsto per la pronta disponibilità e per coloro che loro malgrado sono "costretti" ad effettuarla?
R. La possibilità di aumento dell'indennità di pronta disponibilità - se il fondo del disagio è capiente - è già previsto dal contratto 19/21 e nel contratto firmato il 18 novembre tale fondo è stato incrementato a partire dall'1/1/2024 di un importo pro capite annuo di euro 344,50.
A questa cifra andranno aggiunte le risorse assegnate a livello regionale (e mediante confronto sindacale a tale livello) relativamente al comma 435 (comma Gelli), eventualmente parte delle risorse relative al 435 bis (comma Speranza) e infine in tutto o in parte le risorse previste dal comma 4 dell'art.19 della preintesa  (euro 193,00 per ogni unità di personale in servizio al 31/1/2021. Con tali risorse quindi, si può aumentare a livello aziendale l'indennità in questione. Per quanto riguarda il "successivo riposo" trattasi di materia in gran parte normata dal DL 66/2003 e per la parte relativa al contratto nulla è stato cambiato, ferma restando la necessità - già prevista nel CCNL - di definire le modalità di riposo in un regolamento aziendale ad hoc che è obbligatorio. Qualora non ci fosse, ovviamente potrebbe essere avviato un contenzioso (come pare già in atto nella regione) e nel caso vi siano accertate e dimostrabili violazioni del DL 66/2003 si possono effettuare anche esposti alla Direzione del Lavoro competente per sede

D. La voce 1502 indennità lav. festivo ad ore. di 2,55. A cosa si riferisce? Perché dal cedolino di settembre 2024 non esiste più?
R.
Si tratta di un’indennità oraria che viene percepita in caso di esecuzione di lavoro festivo al di fuori dei turni di guardia festivi, in quanto in quel caso tale indennità non spetta ed è riassorbita dall’indennità di guardia. Alla seconda domanda dovrebbe rispondere la tua azienda.

D. Sono un dirigente medico di I livello con 6 anni di anzianità di servizio e lavoro in Pronto Soccorso e vi pongo alcune domande.
1) Ho consultato le tabelle pubblicate sul vostro sito e, se ho capito bene, dovrei aspettarmi di ricevere 4166,95 € lordi di arretrati.
In realtà la cifra dovrebbe essere leggermente superiore: Euro 4.236,76  (tabella n.7 sul sito - penultima riga)

2) Quello che non ho capito è se questa cifra includa anche le indennità di vacanza contrattuale 2022-2025 (che però dovrebbero di per sé ammontare, sempre se ho compreso correttamente, a 4311,66 €) o se queste siano da sommare.
La suddetta cifra è al netto (cioè non comprende) l'indennità di vacanza contrattuale il cui ammontare è quello riportato - alle relative scadenze  temporali - nella tabella n.2 sul sito. L'indennità di vacanza contrattuale è già stata percepita alle relative scadenze temporali riportate nella suddetta tabella e quindi non si somma agli arretrati.

3) Ho poi letto in basso sotto la tabella che agli arretrati vanno aggiunti anche gli incrementi della retribuzione accessoria maturati negli stessi anni (circa 1377 €).
Esatto: la stima però è grossolana perchè dipende dalla struttura e dall'azienda dove uno lavora. Nel tuo caso specifico, lavorando in pronto soccorso, il trattamento accessorio comprende l'indennità di pronto soccorso ed i certificati INAIL, per cui è probabile che la cifra sia superiore, ma - come già detto - questo dipende dalla situazione e dagli accordi integrativi locali.

4) Nel mio caso specifico, qual è il calcolo che devo fare per sapere quali arretrati attendermi complessivamente (sia lordi che, almeno orientativamente, netti)?
Gli arretrati lordi più sicuri sono quelli della tabella 7, gli altri - non conoscendo gli accordi locali - non siamo in grado di calcolarli. Gli arretrati sono tassati all'aliquota media dell'anno precedente (il dato lo dovresti trovare in busta paga). In genere la tassazione si aggira tra il 33 ed il 37% a seconda di quanto si è guadagnato (trattamento fondamentale ed accessorio, produttività aggiuntiva etc..) nell'anno precedente (2024)

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