I giudici contabili intervengono in merito alla richiesta di interpretazione dell’art. 9, comma 2-bis, della L. di stabilità 2014; la norma prevede, che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, siano decurtate nella misura pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo 2011-2014; ciò sta a significare che gli importi decurtati per il periodo predetto sono soggetti alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio; pertanto le decurtazioni effettuate, nel periodo considerato, diventano permanenti.