Cassazione Sezione Lavoro
23/11/2025

Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 30777/2025 Il superamento dell'orario di lavoro nella dirigenza medica

La flessibilità oraria prevista per la prestazione di lavoro dei dirigenti medici ha lo scopo primario di favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura sanitaria, tant’è che l’orario di trentotto ore settimanali è da intendere come orario minimo e può essere superato senza che sia dovuto il pagamento dello straordinario.

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