Per ottenere il differimento facoltativo della pena detentiva, il riconoscimento dell'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere fondato su accertamenti medico-legali che attestino una prognosi infausta quoad vitam, la necessità di trattamenti non disponibili in carcere, o la grave sofferenza del detenuto che impedisca la partecipazione consapevole al processo rieducativo.