Questa settimana: telemedicina, contratti di acccreditamento, danno biologico, fa-scicolo sanitario
Corte di Giustizia UE - Sez. IV - sentenza n. 115/2025 Telemedicina: è tale solo se me-dico e paziente sono nello stesso luogo Servizi sanitari transfrontalieri forniti da un prestatore a un paziente, simultaneamen-te presenti nello stesso luogo, quand'anche implicanti l'uso di tecnologie dell'informa-zione e della comunicazione, non possono essere considerati come servizi della socie-tà dell'informazione e della comunicazione e non possono quindi rientrare nella no-zione di telemedicina ai sensi dell'art. 3, lett. d), della direttiva 2011/24.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 7716/2025 Contratti di accreditamento, clau-sola di salvaguardia inefficace senza eccezione dell'amministratore La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di accreditamento, con cui la strut-tura sanitaria si impegna a non impugnare i tetti di spesa e a rinunciare a eventuali azioni già intraprese, necessita di essere contestata specificamente in sede di giudizio affinché possa sortire effetti preclusivi. L'omessa eccezione da parte dell'amministra-zione rende inapplicabile la clausola, non potendosi rilevare d'ufficio, stante il divieto di ius novorum.
Tribunale S. Maria Capua Vetere - sentenza 2715/2025 La personalizzazione del risar-cimento del danno biologico La lesione all'integrità psico-fisica può comportare conseguenze diverse, inquadrabili concettualmente in due fattispecie: conseguenze ordinarie e comuni a tutte le perso-ne che hanno subito analoga lesione e conseguenze peculiari o anomale che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi.
Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime pre-suppongono la semplice prova del danno sofferto, le seconde richiedono la dimostra-zione del maggior pregiudizio sofferto. Mentre le prime vanno monetizzate con un cri-terio uniforme, le seconde con un criterio apposito.
Cassazione Civile - Sez. I - ordinanza n. 27558/2025 Fascicolo sanitario elettronico, in caso di data breach va individuato il titolare effettivo del trattamento Poiché l'art. 4 del GD.P.R. individua il titolare del trattamento nel soggetto che singo-larmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati per-sonali, rilievo decisivo ha la circostanza che il FSE è istituito dalle Regioni e dalle Pro-vince autonome, nonché l'attribuzione del perseguimento di specifiche finalità a que-sti enti. Pertanto, in relazione al tipo di data breach che si è consumato, non si può prescindere dalla verifica di chi fosse il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento, nell'ambito del quale l'accesso abusivo si è verificato.
28 Ottobre 2025