È legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante il periodo di congedo parentale, si dedica ad attività lavorativa estranea all'accudimento diretto del figlio. Tale condotta costituisce sviamento della finalità del congedo parentale e un abuso del diritto, lesivo della buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale erogatore dell'indennità.