Inapplicabili ai medici in convenzione le disposizioni relative al congedo straordinario retribuito previste dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e dall'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, né è possibile procedere alla loro estensione per analogia. La tutela prevista dalla normativa è riservata ai lavoratori subordinati, e la differenza strutturale dei rapporti in convenzione (parasubordinati) rispetto a quelli di pubblico impiego giustifica il regime normativo distinto.