L'elemento che caratterizza l'atto pubblico, in tema di falso documentale, deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato al pubblico ufficiale o caduto sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto.