I rimborsi spesa chilometrici spettanti ai medici convenzionati per attività di continuità assistenziale in comuni diversi dal presidio di appartenenza non rientrano nell'ambito delle spese per "missioni" disciplinate dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge con L. n. 122 del 2010. Pertanto, tali rimborsi non possono essere sospesi o recuperati dall'amministrazione pubblica sulla base di questo presupposto.