Il diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale compensativo, in caso di prestazione lavorativa continua oltre il normale orario settimanale, non può essere sostituito o surrogato dai permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992. Infatti, tali permessi hanno natura e finalità intrinsecamente diverse, essendo destinati a garantire la tutela della persona con disabilità grave attraverso l'assistenza fornita dal lavoratore.