La legge 104/1992 costituisce un primario strumento di inclusione sociale e riconosce e tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025 la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo licenziare un lavoratore subordinato che – nell’ambito delle ore di permesso 104 – fa acquisti nei negozi e compie una serie di attività complementari e accessorie all’accudimento del familiare disabile.