L'istituto del "whistleblowing", disciplinato dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, garantisce la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, escludendo che il medesimo possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie a causa della segnalazione. Tuttavia, tale tutela non è applicabile qualora la denuncia sia motivata da interessi personali o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro con superiori, in questi casi trovando applicazione altre normative e procedure.