La sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.02.2020 e non solo a quelli pendenti, in particolare "il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse".