13/02/2025
Decreto Milleprorghe 2025: Il Testo pubblicato approvato dal Senato e l'iter alla Camera
Giovedì 13 febbraio l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione, con modificazioni, del ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione e illustrato in Aula dai senatori Della Porta, Pirovano e Occhiuto. Il provvedimento passa alla Camera.
Leggi il testo licenziato dal Senato
Di seguito le disposizioni di interesse del settore
Art. 4 Disposizioni concernenti termini in materia di salute.
- Comma 1: permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI),
- Comma 2. deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini,
- Il comma 2-bis il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua. E ancora, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 potranno essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024.
- Comma 3. applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Il comma 3-bis dispone che gli enti del Ssn possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
- Il comma 3-ter si spiega che, per fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato di quel personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
- Comma 4. conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione
- Comma 5. requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza,
- Comma 6. rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche,
- Comma 7. :
- proroga del termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
- Proroga la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156,
- adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale,
- LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' PENALE AI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE A CARICO DEGLI ESERCENTI UNA PROFESSIONE SANITARIA IN SITUAZIONI DI GRAVE CARENZA DI PERSONALE,
- Comma 8. incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale,
- Comma 9. possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
- Comma 10. possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale,
- Comma 11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- Al comma 11-bis, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mi[1]la euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.
- Comma 12. proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
- Al comma 12-bis, le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.
- Al comma 12-ter, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
- Al comma 12-quater, riguardo il ripiano del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, stabilisce che il Decreto del Ministero della Salute che dovrà stabilire termini, condizioni e modalità per la distribuzione delle quote variabili spettanti alle Regioni, dovrà essere emanato entro 50 giorni dall’entrata in vigore della legge 189/2024.
- Al comma 12-quinquies si dispone che gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
- Il comma 12-sexies puntualizza che le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025