Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso.