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10/12/2024

Garante privacy su videosorveglianza e rilevazione delle presenze

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n.523 del 21 maggio 2024 ha affermato che l’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di un dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate l’amministrazione aveva contestato al dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità l’amministrazione ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che l’amministrazione non aveva tuttavia assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore.

E’ risultato infatti che l’amministrazione ha trattato dati personali relativi ai propri lavoratori, ovvero le immagini acquisite mediante la telecamera di videosorveglianza in questione, in assenza di un accordo con le organizzazioni sindacali o di un’autorizzazione concessa dall’Ispettorato del lavoro, non rispettando i presupposti e le garanzie previsti dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88 del Regolamento UE 2016/679, nonché dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

L’Autorità ha pertanto sanzionato l’amministrazione, ingiungendo inoltre alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori, utenti e visitatori) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 del Regolamento.

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