Corte di Cassazione - Sezione Civile - Ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dipendente di un’asl laziale si è rivolto al Tribunale al fine di ottenere un risarcimento del danno per mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo.
Avverso l’accoglimento della predetta da parte del Giudice di primo grado l’asl laziale si è rivolta alla Corte d’Appello che ha però confermato la decisione del Tribunale.
L’asl ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado.
In proposito la Cassazione ha evidenziato che l’asl non ha offerto elementi nuovi idonei a confutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione da parte del lavoratore del servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.
La Cassazione ha ricordato che tale orientamento ha affermato i seguenti principi:
La Cassazione ha poi disatteso l’affermazione dell’asl secondo cui l’indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche l’assenza nel periodo notturno del servizio di somministrazione dei pasti; l’indennità sostitutiva della mensa spetta a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorative per almeno sei ore continuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallo non lavorato. La fruizione di tale intervallo – che non è retribuito – è destinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esterno dell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno.
Con ordinanza del 17 luglio 2026, n. 23453 la Corte di Cassazione, sez. civile, ha quindi respinto il ricorso dell’asl laziale, confermando i giudizi di primo e secondo grado.