Con una circolare del maggio 2024, (in allegato) la Regione Veneto chiarisce la portata applicativa dell’articolo 3 del decreto legislativo 124 del 1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27”.
In particolare l’articolo 3 stabilisce che “….qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ……….., l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione…………..”
Pertanto qualora il cittadino richieda di avvalersi di quanto previsto dal dettato normativo con formale richiesta, l’Azienda dovrà verificare che:
-la richiesta del cittadino sia fatta presentando previa e formale istanza di autorizzazione a poter fruire della prestazione nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria;
-alla richiesta siano allegati l’impegnativa e il promemoria rilasciato dal CUP (dove si attesta, tra l’altro, la data di appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità assegnata, con l’eventuale rifiuto dell’appuntamento proposto e/o l’effettiva scadenza dei termini di pre-appuntamento)
A fronte della presentazione di tale documentazione, sarà cura dell’Azienda prendere in carico l’utente e rispondere al suo bisogno di salute, prioritariamente attraverso i canali istituzionali, secondo le modalità organizzative individuate a livello locale, garantendo, laddove sussistano le condizioni, l'applicazione del disposto normativo.
In nessun caso la legge prevede il rimborso di prestazioni effettuate dal cittadino in regime di libera professione diverso dalla intramuraria.
La disciplina sopra descritta ha validità nelle more dell’ottemperanza da parte delle Aziende alla definizione dei percorsi di tutela, previsti nel PNGLA 2019-2021 tuttora vigente, come previsto dalla stessa disposizione contenuta nell’articolo 3 del decreto legislativo 124 del 1998.