Con il recente orientamento applicativo 37180/2026 viene precisato che la titolarietà della contrattazione integrativa e degli istituti di partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti espressamente individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il chiarimento conferma che possono partecipare a tali processi unicamente le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Non è quindi ammessa un’estensione di tali prerogative alle organizzazioni no firmatarie, neppure attraverso interpretazioni estensive delle clausole contrattuali. Le amministrazioni sono tenute ad applicare in modo rigoroso le disposizioni vigenti.