Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 17192/2024 l’autorizzazione agli straordinari è implicita ed il lavoro va retribuito.La sentenza numero 17192/2024 della Corte di Cassazione, enuncia un importante principio per i lavoratori del pubblico impiego: l’autorizzazione agli straordinari è in ogni caso implicita ed il lavoro effettivamente svolto deve essere sempre retribuito “«in tema di pubblico impiego privatizzato, li disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.»
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 16737/2024 Il contenuto della cartella clinica che va contrastato a mezzo querela di falso.Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 13059/2024 Resta autonomo il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari.Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell'assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall'altro, che le modalità concrete del rapporto non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.