Giurisprudenza: liste di attesa, responsabilità, mobilità, mansioni superiori
Tar Lombardia - Sez. V - sentenza n. 1854/2024 Liste d'attesa, il Tar boccia l'overbooking
Annullata la delibera regionale. Per i giudici viola l'art. 8 del d.lgs. 502/1992, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del lavoro del personale medico. Tra gli aspetti evidenziati anche il fatto che l’overbooking, nel caso in cui le visite aggiuntive rispetto agli slot disponibili non vadano deserte, possa determinare “una congestione delle visite, con rischio di incidere sulla qualità del servizio reso.
Ritenuta altresì legittimo l’interesse ad agire in capo al sindacato in quanto portatore di interesse collettivo in capo allo stesso ossia la tutela del lavoro dei medici specialisti iscritti all’associazione, in quanto “laddove si lamenta il mancato ricorso alla contrattazione collettiva, si fa valere la lesione di una prerogativa istituzionale del sindacato”.
Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 15697/2024 Covid e richiesta risarcimento per sospensione dal servizio
Al dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla Legge vigente ratione temporis spetta il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse, ma tale diritto viene meno, a partire dal 15.12.2021 e per quanto riguarda le retribuzioni successive, ove risulti che il lavoratore non si sia sottoposto a vaccinazione.
Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza 4166/2024 Priorità alla mobilità volontaria
Il Consiglio di Stato conferma che la mobilità volontaria è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione, oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa.
Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 14293/2024 Compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato.