⇒Garante Privacy – 10 giugno 2024 – Possono utilizzare i dati dei pazienti per ulteriori finalità di ricerca medica
Il chiarimento è contenuto nelle risposte ad alcune domande sull’attività degli Irccs pubblicate sul portare dell’Autorità. Nelle Faq è spiegato che gli Irccs, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l’attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, devono individuare una base giuridica idonea a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici.
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⇒Decreto MIUR – Decreto n. 506/2024 Professioni sanitarie Tsrm e Pstrp: Tavolo interministeriale sulla formazione universitaria
Il Tavolo tecnico interministeriale, istituito con apposito decreto del MUR, ha l’obiettivo di adottare un approccio sistemico di analisi e di studio, nonché di individuazione di proposte risolutive, inerenti a tematiche riguardanti le professioni sanitarie segnalate dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.
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⇒Decreto Ministero della Salute 6 febbraio 2024. Fondo Sanitario Nazionale 2023 Ripartizione tra le regioni delle quote premiali di cui all'art.2, comma 67-bis, della legge n. 191/2009.
È stato pubblicato sulla GU n. 135 dell’11 giugno,il riparto tra le Regioni della quota premiale corrispondente allo 0,50% delle risorse ordinarie del Fondo sanitario nazionale 2023Anno che ha visto, con l’entrata in scena di nuove variabili socio-economiche, un diverso impatto redistributivo tra le Regioni. In totale sono ripartiti tra le Regioni 644 milioni. Alla Lombardia andranno circa 155 mln di euro, alla Campania circa 131, alla Liguria 108 milioni.
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⇒ARAN - Quale decorrenza si deve considerare per l’applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021? ASAN118a
Il riferimento contenuto nell’articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all’articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all’art. 69, comma 3.
⇒ARAN - Può un dirigente con più di 5 anni di anzianità rifiutarsi di sottoscrivere un contratto individuale di incarico diverso dall’incarico professionale di base? Asan117c
Con il nuovo CCNL 23.1.2024 all’art. 22, comma 2 si ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che, previa valutazione positiva avviata nei termini ivi indicati, per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità deve essere conferito senza attivazione delle procedura selettiva l’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo oppure, a seguito dell’attivazione della procedura selettiva con le modalità indicate dall’art. 23, comma 9. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico (rif. art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024) e la mancata sottoscrizione da parte dell’incaricato comporta il non conferimento dell’incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico corrispondente agli incarichi (costituito dalla retribuzione di posizione complessiva nelle sue componenti fissa e variabile) e la non applicazione della clausola di garanzia. Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo - o, pur avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico di maggior valore - l’Azienda, dopo aver applicato il suddetto comma 12, potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico, rinnovare l’incarico precedente che si presume essere un incarico professionale iniziale o, ai sensi del comma 7 dell’art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, un diverso incarico professionale, sempre iniziale. Nell’eventualità che il dirigente non voglia sottoscrivere neanche il contratto relativo all’ incarico professionale iniziale, stante l’obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l’incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fine della valutazione annuale e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto
02 Luglio 2024
18 Giugno 2024
11 Giugno 2024
27 Maggio 2024