Rassegna di giurisprudenza
28/05/2024

Giurisprudenza: Lea, responsabilità, malattia, equipollenze

Corte Costituzionale - sentenza n. 89/2024 Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia
Oggetto: Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che le aziende sanitarie regionali sono tenute all’erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura - Individuazione delle strutture abilitate e modalità di attuazione della previsione - Denunciato ampliamento dell’ambito dei beneficiari delle prestazioni odontoiatriche rispetto ai destinatari delle prestazioni di assistenza odontoiatrica garantite dal Servizio Sanitario Nazionale - Introduzione di nuovi e ulteriori livelli di assistenza in contrasto con i limiti regionali derivanti dal rispetto del piano di rientro dal disavanzo sanitario. – inamissibilità

 

Corte Costituzionale - sentenza n. 68/2024 - Escluse dal “perimetro sanitario” le spese regionali destinate alla formazione universitaria
Viola la Costituzione la legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna che ha inserito nel “perimetro sanitario” le spese relative alle «attività di formazione da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari» (articolo 5, commi 19, 20 e 21) e al «controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante» (articolo 16, comma 17). Lo ha stabilito la Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici».

 

Tar Piemonte – Sezione III – sentenza n. 353 del 9.4.2024. Risarcimento per sofferenza interiore da indebita sottoposizione ad accertamenti psichiatrici.
Può ritenersi che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente sia idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, in quanto veniva messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l’idea per cui l’omosessualità potesse essere ritenuta un disturbo della personalità.

 

Tar Campania – Sezione V – sentenza n. 3014 dell’08.05/2024. Dirigente biologo, specializzazione in Farmacologia equipollente a quella in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.
L’operatività del principio di equipollenza non trova ostacolo nella mancata previsione contenuta nel bando di concorso che, invero, non può considerarsi l'unica ed esclusiva fonte per la regolamentazione dei requisiti di partecipazione ad un concorso, non potendo esso prescindere dalle disposizioni legislative e regolamentari di settore, le quali devono considerarsi prevalenti o, comunque, integrative; ne consegue, pertanto, la doverosa eterointegrazione della lex specialis concorsuale ad opera delle previsioni normative richiamate

 

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto – sentenza 7 marzo 2024 Lavoratore assente per malattia: dovere accertarsi della presenza del proprio nome sul citofono
Nel caso di lavoratore assente per malattia, il dovere di diligenza e cooperazione che grava sul dipendente comporta che questi non solo debba essere reperibile durante le fasce orarie, evitando di allontanarsi dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. Ciò comporta che il lavoratore assente dovrà accertarsi personalmente della presenza del proprio nome sull'etichetta del citofono, oltre che comunicare tempestivamente le eventuali esigenze di allontanamento, fornendone la relativa prova. 

 

Cassazione Civile – sentenza 13181/2024 – Servizi pubblici essenziali: l’astensione dal lavoro con certificati medici falsi costituisce sciopero
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo “occulto”.

 

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 11224/2024 Manca la cartella clinica: prova a favore del paziente
Nell’ambito dei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la mancanza – o l’incompletezza – della cartella clinica non implica il rigetto della domanda del paziente ma, al contrario, è un elemento di fatto che può essere valutato per ritenere provato il nesso di causa

 

 

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