In linea generale le cause di incompatibilità di cui all' art. 51 comma 1, n. 3 c.p.c. estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità - maxime alla materia concorsuale -, rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.