Tar Puglia - Sezione I - sentenza n. 280/2024
Violazione del dovere di astensione da parte del presidente della commissione esaminatrice
06 Marzo 2024
In linea generale le cause di incompatibilità di cui all' art. 51 comma 1, n. 3 c.p.c. estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità - maxime alla materia concorsuale -, rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.