La Corte ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’ASL che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001, dagli artt. 60 e ss. del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. 412/1991. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata.