29/12/2022
Manovra 2023 approvata definitivamente dal Senato. Le misure di interesse per il settore
Dopo il via libera della Camera, il testo della manovra è stato approvato definitivamente oggi, 29 dicembre, dall'Assemblea del Senato con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione dell'articolo 1, nel testo licenziato dalla Camera. Il 28 dicembre il ddl era stato discussoin Aula e si era proceduto alla votazione.
Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Di seguito il
link al testo.
Di seguito le misure di interesse del settore
TITOLO III
MISURE FISCALI
Capo I riduzione della pressione fiscale
- Articolo 1 Comma 83 – Piano di potenziamento delle Cure Palliative
Capo III misure di sostegno in favore del contribuente
- Articolo 1 Comma 162 – Compartecipazione Regione Sicilia alla Spesa Sanitaria (sentenza Corte Costituzionale 62/2020)
TITOLO IV
LAVORO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI MISURE FISCALI
- Articolo 1 Commi 283-285 – Disposizioni in materia di pensione anticipata
- Articolo 1 Commi 286-287– Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
- Articolo 1 Comma 288-291 – Ape sociale
- Articolo 1 Comma 292– Opzione donna
- Articolo 1 Comma 293 – Benefici economici per soggetti esposti all’amianto
- Articolo 1 Comma 306 – prestazione lavorativa in modalità agile per persone fragili
- Articolo 1 Commi da 330-333 – Emolumento accessorio una tantum
- Articolo 1 Comma 338-341 – Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta
- Articolo 1 Commi da 342-354 – Modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali
Capo II
Famiglia e disabilità
- Articolo 1 Commi 357 e 358 – Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
- Articolo 1 Comma 359– Congedo parentale
TITOLO VI – SANITA’
- Articolo 1 Commi 526-527 – Indennità di pronto soccorso
- Articolo 1 Comma 528 – Stabilizzazione del personale sanitario e socio sanitario del SSN
- Articolo 1 Comma 529 – Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico Resistenza 2022-2025
- Articolo 1 Comma 530 – Programma nazionale di screening per diabete e celiachia
- Articolo 1 Comma 531 – Finanziamento della rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della Salute
- Articolo 1 Commi 532-534 Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie
- Articolo 1 Commi 535- Adeguamento del livello di finanziamento del SSN (Il comma 535 in esame incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
Di seguito il quadro delle variazioni previste (in mln€):
Livello
finanziamento SSN
|
2022
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2023
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2024
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A decorrere 2025
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Legge Bilancio 2022,
comma 258
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124.061
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126.061
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128.061
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128.061
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Legge Bilancio 2023,
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+2150
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+2300
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+2600
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- Articolo 1 comma 536 Disposizioni in materia di vaccini e farmaci
- Articolo 1 Comma 537 – risorse per il trattamento accessorio del personale del MinSal
- Articolo 1 Comma 538 – Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale
- Articolo 1 Comma 539 – Incremento del Fondo per i test Next Generation sequencing per il colangiocarcinoma
- Articolo 1 Commi 540-541 - payback farmaceutico
- Articolo 1 Commi 542 Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico dei medici specializzandi
- Articolo 1 Comma 543 – Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari
- Articolo 1 Comma 544– Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del SSN
- Articolo 1 Comma 545-547– Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio
TITOLO VII
SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA
Articolo 1 Comma 588 – Borse di studio perla formazione dei medici di medicina generale
TITOLO XIII
REGIONI ED ENTI LOCALI
Articolo 1 commi da 791-798 – Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione