Non spetta al paziente dimostrare il mancato corretto adempimento del medico. Ma deve solo fornire la prova dell'instaurazione del rapporto col medico e il nesso causale tra l'evento patito e la prestazione ricevuta. Come nelle obbligazioni professionali, spetta al professionista fornire la prova di aver agito con diligenza, prudenza e secondo le regole scientifiche che governano la sua professione. Cioè senza colpa. Solo tale prova liberatoria scioglie il medico dalla presunzione di non aver correttamente svolto l'attività professionale da cui è asseritamente derivato il danno sofferto dal proprio cliente.