CCNL 2016-2018
15/11/2021

Guardie e PD in corsia: quali sono le regole del Ccnl? Le Video-FAQ Anaao

[Progetto a cura dell'Ufficio Stampa Anaao Assomed
Testi di Mario Lavecchia, Componente Delegazione trattante Anaao Assomed
In video Vincenzo Cosentini, Responsabile Anaao Giovani Veneto]


In tutti i servizi ospedalieri e in quelli territoriali, se previsto (art. 26 c.1 del Ccnl 2016/18), è necessario coprire ogni giorno, feriale o festivo che sia, di giorno o di notte, la continuità assistenziale, programmando la presenza di dirigenti secondo le necessità assistenziali non solo ordinarie ma anche quelle di urgenza/emergenza. Ma mentre le necessità che si verificano durante la fascia oraria 08.00 – 20.00 (servizio diurno) sono garantite con la normale articolazione dell’orario di lavoro (art.24 c.9 secondo paragrafo) le necessità assistenziali diurne festive e notturne debbono essere garantite da turni di guardia o di pronta disponibilità.

L’art. 26 al c.1 lettere A, B, C, individua le modalità con le quali assicurare tale presenza, chiarendo anche che di norma il servizio di guardia è garantito con il normale orario di lavoro (c.2) e, qualora ciò non fosse sufficiente, con il ricorso a prestazioni aggiuntive previste dall’art.115 c.2 del CCNL 2016/18
 


 

Come e chi stabilisce se le emergenze/urgenze diurne e festive debbano essere coperte da un servizio di guardia o di pronta disponibilità?
Alcune norme sono già previste nel Contratto, per esempio nell’allegato n.2 del CCNL 2005 sia per la dirigenza medica che sanitaria, mentre per le altre necessità, ogni anno, l’AUSL stabilisce il piano per affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, tenendo conto della dotazione organica e l’organizzazione delle strutture stesse.

Nella mia equipe i turni di guardia e di pronta disponibilità sono stabiliti arbitrariamente e con una distribuzione non equa fra i vari componenti.
A tal proposito il recente contratto di lavoro ha cercato di limitare l’arbitrarietà stabilendo alcuni principi.

Di regola i turni di guardia notturna non possono essere superiori a 5 per ogni dirigente (precedentemente tale limite non era previsto).

Il servizio di guardia deve essere assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa e quelli esonerati secondo le norme vigenti (e non dal direttore dell’UOC).

I turni di guardia e di pronta disponibilità sono limitati ai turni festivi e notturni, ferme restando eventuali proposte dell’organismo paritetico, previsto all’art. 6 bis c. 2, ricordando che tale organismo non ha poter decisionale ma solo consultivo e propositivo.

I turni di pronta disponibilità sostitutiva della guardia, prima garantiti solo dai dirigenti non di struttura complessa (art. 27 c.3) può essere prevista, ancorchè in casi eccezionali (per esempio in caso di carenza di organico) e su base volontaria, anche per i dirigenti di struttura complessa.

In tutti i casi debbono essere garantiti i risposi.

A proposito dei riposi, come ci si regola se durante il turno di pronta disponibilità notturna si viene chiamati in servizio? Come vengono computate le ore svolte durante i suddetti turni?
Dopo un turno, sia di guardia che di pronta disponibilità, competono 11 ore di riposo e di questo bisognerà tenerne conto nello stabilire l’articolazione dell’orario di lavoro dei singoli dirigenti. A tal proposito l’ultimo capoverso del c. 8 dell’art.27 dice di collocare nella fascia pomeridiana l’eventuale turno di lavoro successivo a un servizio di pronta disponibilità. Altra rilevante novità è prevista sempre al c.8 del già citato articolo, quando dice che la sospensione delle 11 ore di riposo, a seguito di chiamata in servizio, è compensata dall’immediato recupero delle ore mancanti per il completamento delle 11 ore di riposo, successivamente dopo il servizio reso. Solo in casi eccezionali, in cui ciò non fosse possibile, le suddette ore debbono essere fruite in un'unica soluzione entro i tre giorni consecutivi e non entro i sette giorni consecutivi come previsto per gli altri casi (c.15 art. 24)

L’ultima novità rispetto al precedente contratto la troviamo al c. 4 dell’art. 27: qualora “il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un’itera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario”. In precedenza il riposo compensativo avveniva d’ufficio e senza la richiesta dell’interessato.

In sostanza, le ore svolte in seguito a chiamata in servizio durante un turno di pronta disponibilità, possono essere compensate come lavoro straordinario o su richiesta dell’interessato come recupero orario.

L’indennità di pronta disponibilità stabilita nel CCNL può essere incrementata a livello aziendale?
Risposta affermativa: tale indennità può essere aumentata in sede di contrattazione aziendale integrativa (art. 27 c.7).

 

 

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