Cassazione Sezione Civile
22/04/2021

Cassazione Civile - Sez. VI - ordinanza n. 10592/2021 Danno da emotrasfusione

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività. Qualora venga invocata la responsabilità contrattuale, al paziente incombe solo l'onere di allegare una condotta inadempiente dell'ospedale.

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