In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi.