La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede «che le informazioni sullo stato di salute possano essere comunicate unicamente all’interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso previa delega scritta di quest’ultimo. In particolare, l’art. 83 del codice prevede che le strutture pubbliche e private erogatrici di prestazioni sanitarie debbano adottare idonee misure per garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale».