Rassegna di giurisprudenza
08/03/2019

Sentenze: le novità 4-8 marzo 201

Questa settimana: - Contagio Epatite C: Diritto risarcimento -Prescrizione farmaci vietati: colpa medica -Ambiente chirurgico e strumentario: non corretta asepsi. Risarcimento - Nascita indesiderata: paga l’assicurazione del medico -Il mero “dissenso” diagnostico -Legge 104: leciti i controlli con investigatori

Cassazione Civile – IV Sezione - Ordinanza n. 4995 del 21.02.2019.Il contagio avvenne a seguito di cinque trasfusioni dopo un intervento chirurgico. La Corte d'appello di Brescia, invece, aveva ritenuto non fosse possibile il risarcimento in quanto il test per l'accertamento della presenza del virus dell'epatite C era stato reso disponibile solo nel 1988. Secondo la Cassazione il ministero della Salute era comunque tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi.Cassazione accoglie ricorso.

Tribunale di Roma – Sezione XIII- Sentenza del 16 gennaio 2019.Non corretta asepsi dell'ambiente chirurgico e dello strumentario: risarcisce la clinica e il primo operatore. Né la Casa di cura né il primo operatore durante il parto e dunque responsabile quale capo equipe della gestione della sala operatoria e dell'intervento, hanno dimostrato la corretta asepsi dell'ambiente chirurgico e dello strumentario.

Corte di Cassazione – Sezione III Civile- Sentenza n.4738/2019.Un medico di base è stato condannato a risarcire i danni per una nascita indesiderata (116.273 euro) perché ha prescritto un farmaco non adatto alla contraccezione nonostante le richieste della paziente. La Cassazione (sentenza 4738/2019), contrariamente ai giudici di primo e secondo grado, stabilisce che la copertura del danno rientra nel contratto assicurativo del sanitario.

Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro – Sentenza del 22.01.2019.Nell'ipotesi in cui le censure mosse alla perizia, dal ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, si verte, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ordinanza n. 4670/2019.Permessi L. 104: leciti i controlli con investigatori.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4670 del 2019, ha affrontato il tema del licenziamento di un dipendente che invece di impiegare i permessi di cui alla legge 104, per assistere un familiare malato, li impiegava per svolgere attività personali, confermando così «come una simile condotta sia idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro». È stato ritenuto legittimo tale controllo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore che siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto stesso, che permane nonostante la sospensione.

 

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