La corte ha distinto tre categorie di specializzandi: quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29.01.1982 i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dall’1.01.1983 e quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo l’1.01.1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del ricorso.