L’affermazione della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, e asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova, a carico del danneggiato, della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari e il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi è certezza che il danno cerebrale patito dal neonato è derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appare «più probabile che non» che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato.