Rassegna di giurisprudenza
04/05/2018

Sentenze: le novità dal 2 al 4 maggio 2018

Questa settimana: - Responsabilità del radiologo - Responsabilità del primario - 730: spese mediche false - Risarcimento del danno e nesso di causalità - Bando di concorso ed idoneità fisica - Consenso informato: è sufficiente un disegno

Cassazione Civile – ordinanza n. 10158/2018. Il radiologo che effettua una mammografia non è responsabile di una diagnosi tardiva di carcinoma al seno. Il medico infatti deve eseguire l’esame e darne l’interpretazione corretta, ma non è lui a dover consigliare altri esami o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa. Queste le conclusioni a cui è giunta la terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10158/2018.

Cassazione Penale – Sezione IV – sentenza n. 18334/2018. Il primario non è responsabile delle colpe dei medici subordinati cui ha affidato il paziente. A deciderlo la Cassazione 18334/2018 della IV sezione Penale secondo cui deve escludersi che il primario abbia effettivamente in carico la cura di tutti i malati ricoverati nel proprio reparto: l'organizzazione del lavoro attraverso l'assegnazione dei pazienti (anche) ad altri medici assolve a una funzione di razionalizzazione dell'erogazione del servizio sanitario attraverso cui sono suddivisi con precisione ruoli e competenze all'interno del reparto

Cassazione Penale – Sezione IV – sentenza n. 17126/2018. Chi detrae false spese mediche nel 730, commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di prestazioni irreali e pertanto il documento che le certifica costituisce il falso che integra il delitto tributario. La Corte ha ricordato che integra la dichiarazione fraudolente mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la falsa indicazione di spese detraibili dall’imposta, quando cioè non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inferiore. Sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato i documenti che hanno valore probatorio, ai fini fiscali, analogo alle fatture. Sono pertanto incluse anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui o le schede carburante.

Cassazione Civile – Sezione III – sentenza n. 9048/2018. Se al momento dell’evento non esiste ancora un legame significativo, non spetta il risarcimento perché manca il Con queste motivazioni la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei fratelli di una persona nata con gravi malformazioni che richiedevano un risarcimento per le sofferenze patite per le condizioni del proprio familiare. Non è possibile ravvisare un valido nesso di causa tra la condotta del sanitario che provochi lesioni ad un neonato, e il disagio dei fratelli venuti al mondo, rispettivamente, uno e sei anni dopo. Tra quella condotta e quel danno non v'è causalità materiale. Il concepimento e la nascita di un essere umano sono conseguenze di atti umani coscienti e volontari. Qualsiasi atto umano cosciente e volontario, in quanto libero nel fine e non necessitato, interrompe qualsiasi nesso di causa. Ne consegue che la scelta dei genitori degli odierni ricorrenti di generare dei figli non può dirsi "conseguenza" dell'errore commesso dai sanitari. E se quella scelta non fu conseguenza dell'errore medico, nemmeno potrà esserlo il disagio e gli altri pregiudizi lamentati dagli odierni ricorrenti, venuti al mondo per effetto di quella scelta

Tribunale di Alessandra - Sentenza n. 96/20185 - Anche l'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5, della L. n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale, con la conseguenza che, al fine di esaminare la correttezza del comportamento dell'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando, idoneità da riferirsi a tutte le mansioni previste nella qualifica di assunzione, non essendo sufficiente l'idoneità solo ad alcune di esse. Applicando tali principi al caso di specie, non può dirsi che la mancata assunzione della ricorrente sia stata irragionevole, attese le oggettive limitazioni della stessa allo svolgimento di diverse mansioni che un operatore fisicamente idoneo è in grado di svolgere autonomamente.

Cassazione Civile – Sezione III – sentenza n. 9806/2018. Il paziente deve essere messo al corrente sulle condizioni e sui rischi ipotizzabili in relazione ad un intervento chirurgico ovvero ad un trattamento sanitario al quale deve sottoporsi, per esprimere il proprio consenso. Quest’ultimo risulta essere elemento indispensabile per la validità del contratto sanitario e “tende ad aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute”. Ciò posto, il dovere di informare il paziente risulta assolto qualora il medico fornisca le indicazioni sull’intervento chirurgico da eseguire attraverso un disegno – prima accennato con il dito e poi realizzato con un pennarello – sul punto da operare. Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9806.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it