Una lavoratrice (con orario part-time verticale da lunedì a giovedì), in forza della Legge 104/1992 aveva chiesto di usufruire di tre giorni al mese ed a percepire la relativa indennità a carico dell’INPS. Il datore di lavoro, in considerazione del part-time verticale osservato dalla lavoratrice, aveva però riproporzionato da tre a due il numero di giorni da permesso mensili spettanti. Si veda la sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, del 20 febbraio 2018, n.. 4069, che ha concluso che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.
06 Maggio 2025