Il criterio del danno da "iperprescrizione in senso lato", derivante dal mero superamento di medie ponderate, non può essere seguito nel giudizio di responsabilità amministrativa per la sua astrattezza, incompatibile con la valutazione di una attività incontestatamente discrezionale, quale quella medica, ed alla luce del fondamentale principio dell'onere della prova (attoreo) della responsabilità amministrativo-contabile, derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati.