Rassegna di giurisprudenza
19/01/2018

Sentenze: le novità dal 15 al 19 gennaio

Questa settimana: - Colpa in ambito sanitario; - Congedi parentali: casi di licenziamento - Direzione di Dipartimento e coordinamento di più strutture

Cassazione  – Sezioni Unite – informazione provvisoria n. 31. Con l’informazione provvisoria n. 31 a seguito dell’udienza del 21 dicembre 2017, le sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla rilevanza penale della colpa medica a fronte del rispetto delle linee guida dettate in materia dalla legge n. 24/2017 esprimendo un principio di diritto sull’argomento

Cassazione  – Sezione Lavoro - Sentenza n. 209/2018. Abusa del diritto al congedo parentale chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino e questo giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta privata. Questi, in permesso parentale per i «bisogni affettivi e relazionali del figlio», non aveva «svolto alcuna attività» in favore del bimbo, come aveva appurato, attraverso appostamenti e foto, un’agenzia investigativa su mandato del datore di lavoro. Il principio vale tanto per chi nei giorni di congedo si dedica ad un altro lavoro, quanto per il genitore che «trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività».

Corte di Appello di Catanzaro  – Sezione Lavoro - Sentenza del 22 aprile 2017. Un sanitario invoca l'attribuzione della maggiorazione prevista dal comma nono dell'art. 39 CCNL, spettante al dirigente incaricato della direzione di un dipartimento e al destinatario di "incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse".La disposizione contrattuale, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione in parola, postula l'equiparazione della figura del direttore di dipartimento - che, per definizione, riveste il ruolo di coordinatore tra le varie strutture che a questo fanno capo - a quella di direttore di più strutture complesse che, sebbene non denominate dipartimento, siano, in base all'atto aziendale, tra loro connesse. Detta equiparazione, pertanto, implica che la maggiorazione de quo spetta a chi svolga funzioni che in qualche modo comportano il coordinamento tra le varie strutture facenti capo allo stesso soggetto. Nel caso di specie, i tre servizi erano dotati di piena autonomia organizzativa

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