Il divieto di svolgere attività libero professionale da parte del medico che è stato ammesso a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, da parte di professionisti cui affidare la cura di uno dei più importanti valori, quale è la salute.