Qualora investano un medesimo fatto materiale, le giurisdizioni penali e civili, da una parte, e quella contabile, dall’altra, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, non rinvenendosi nel nostro ordinamento disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, fermo restando che la determinazione del quantum risarcitorio intervenuto in altra sede (penale o civile) non vincola il giudice contabile.