La Corte di Appello ha ritenuto che nella responsabilità per fatto dell'ausiliario assume fondamentale rilevanza la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvlaga nell'attuazione della sua obligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulta inserita nel procediemnto esecutivo del rapporto obbligatorio.