Rassegna di giurisprudenza
28/10/2016

Sentenze: le novità dal 24 al 28 ottobre 2016

Questa settimana: compagnia assicuratrice e mediazione, respirazione indotta e titolarità di diritti, comportamento diligente del dirigente medico, procedure “idoneative” e non “concorsuali”, commissione aziendale atta alla scelta di medici di specialistica ambulatoriale, rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia, obbligo di garanzia gravante sul medico di PS.

Tribunale di Monza – Sezione III- sentenza n. 2310/2016, ha confermato che non richiedere i referti di precedenti mammografie configura un comportamento poco diligente in capo al dirigente medico il quale al contrario avrebbe dovuto, in presenza di una precedente mammografia, richiedere di portarne l’esito necessario per effettuare un esame con particolare attenzione.

Tribunale di Roma – sezione XIII – Sentenza n. 12776/2016 - In caso di intervento chirurgico viziato da imperizia, come accertato dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, deve essere risarcito l’ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Nella fattispecie la compagnia assicuratrice ha posto in essere una condotta processuale ingiustificata e renitente non presentandosi in mediazione nonostante l'ordine del giudice

Corte d’Appello di Torino – Sezione IV- sentenza del 16/09/2016. Nell'attuale contesto di conoscenze mediche e di possibilità di intervento anche tecnologico in ogni momento della vita umana, a partire da quello iniziale, il respiro autonomo non può più essere di per sé considerato unico significativo indice di vitalità o di mortalità, dovendosi avere riguardo anche ad altri parametri quali il battito cardiaco o le funzioni dell'encefalo. La morte cerebrale si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Anche la respirazione indotta consente al nato di divenire titolare di diritti.

Consiglio di Stato – Sezione III- sentenza 4054, ha ribadito che appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti ad una procedura di selezione "idoneativa" e "non concorsuale" avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato. Al contrario il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla Commissione che, però, non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprime solo un giudizio d'idoneità.

Tar Puglia – Sezione III- sentenza 682 - Il criterio di nominare tre membri, di cui due in rappresentanza rispettivamente dell’Azienda e del Comitato e il terzo scelto d’intesa fra le due componenti nella formazione della Commissione aziendale che deve scegliere medici specialisti ambulatoriali non può essere violato. La Commissione aziendale deve avere una composizione di qualificato livello tecnico, tale da assicurare la corretta valutazione delle capacità professionali dei candidati come si desume dal fatto che il Comitato di zona può indicare specialisti o professionisti e l’Azienda deve designare esclusivamente specialisti. Questo in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 dell’ACN (accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali) che, per l’ipotesi che la pubblicazione richieda il possesso di particolari capacità professionali, afferma che la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista debba avvenire da parte di una Commissione aziendale paritetica, composta da specialisti delegati dall’Azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.

Cassazione Penale – Sezione VI- sentenza 40753, ha ribadito che in tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.

Cassazione Penale – Sezione IV- sentenza 39838, ha ribadito che l’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza.

 

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