Corte dei Conti Regionale Toscana – Sentenza n. 220/2016: A parere dei giudici contabili, il dipendente che benefici illecitamente dei giorni di congedo straordinario retribuito, per assistere familiari portatori di handicap grave e percepisca indebitamente le somme corrisposte durante i giorni di assenza - secondo le previsioni delle norme dispositive (art. 42 d.lgs. 151/2001) - pone in essere un danno patrimoniale all’amministrazione visto il rapporto funzionale con la stessa, per il quale è tenuto al risarcimento nella misura di quanto indebitamente riscosso.
Tar Lombardia – Sezione III - Sentenza n. 1609/2016: L’articolo 33 della legge 104/1992, assicura al familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile entro il terzo grado la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria
Consiglio di Stato – Sentenza n. 3694/2016: ha ribadito che tutti i medici che esercitano la loro attività nell'ambito del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciano "documentazione proveniente da organismi pubblici" di cui all'art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109." – regolarizzazione rapporti di lavoro di lavoratori stranieri - . Il discrimine per considerare o meno una certificazione medica tra la documentazione proveniente da "pubblico organismo", agli effetti di cui all'art. 5, del d.lgs. 109/2012 è l'ambito di esercizio dell'attività sanitaria in cui interviene, e non lo status (altrimenti) ricoperto dal medico che la rilascia.
Corte Costituzionale – Sentenza n. 213/2016: La Corte costituzionale interviene con sentenza 23 settembre 2016, n. 213 sui permessi della legge 104/1992 relativi all’assistenza alle persone disabili con una decisione che permette la cessazione della discriminazione in relazione allo status di persona non sposata. L’art. 33, comma 3, legge 104 limitava, infatti, la fruizione dei detti permessi mensili ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado “ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Non era prevista la concessione dei permessi al “convivente more uxorio”. Con tale espressione si intende la condizione di due persone che convivono con una relazione affettiva stabile, come se fossero sposate, non avendo contratto matrimonioLa Corte estende quindi tale diritto in considerazione del dettato costituzionale in base al quale il diritto alla salute psico-fisica del disabile è un diritto inviolabile riconosciuto a chiunque e come tale deve essere garantito all’uomo sia come “singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Corte Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 17968/2016: interviene nuovamente sull’uso improprio del permesso previsto dalla legge n. 104/1992, utilizzato per finalità diverse: può legittimare il licenziamento. I giudici respingono il ricorso di una dipendente comunale licenziata perché usava il permesso ottenuto per assistere la madre disabile, per frequentare lezioni universitarie. Dice la Corte che poiché il diritto di usufruire del permesso “è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza, la quale è causa del permesso” questo uso improprio può integrare una violazione grave dei doveri e degli obblighi del dipendente tale da giustificare anche la sanzione del licenziamento.
Tribunale di Livorno – Sentenza n. 822/2016: nella fattispecie, la perdita del prossimo congiunto non ha trovato la propria causa diretta nella condotta colposa del personale sanitario della convenuta, ma nella patologia tumorale di cui il defunto era affetto. Nel caso in esame, un nesso di causalità certo, secondo la regola del più probabile che non, risulta esservi solo tra l'errore professionale compiuto dai sanitari della Asl e la perdita da parte dell'Attore della chance che lo stesso aveva, al momento in cui si recò presso il nosocomio cittadino, di guarire, e non tra la morte del paziente ed gli errori in contestazione da parte del personale medico della convenuta.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025