Cassazione Civile – ordinanza n. 16067: il conflitto sollevato dal TAR Lazio va risolto in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dando continuità ai principi di diritto in riferimento ai casi in cui la pretesa creditoria dell’assistito dal Ssn riguardi l’erogazione di farmaci indispensabili e insostituibili e, dunque, si correli al suo diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione; in questi casi si è affermato che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l’esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni.
Cassazione penale – sentenza n. 33609: Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, con la conseguenza che lo stesso è tenuto ad apprestare specifiche cautele.
Cassazione Civile – sentenza n. 15127: L'accettazione della regressione tariffaria esclude la condanna per ingiustificato arricchimento della Asl. L'azione generale di arricchimento ha come presupposto l’ingiusto arricchimento di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta proprio senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, di un impoverimento remunerato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa". L’accettazione della regressione tariffaria (come nel caso di specie) costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza dei presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione dei corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
22 Aprile 2025
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