L'accettazione della regressione tariffaria esclude la condanna per ingiustificato arricchimento della Asl
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, di un impoverimento remunerato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa". Nel caso di specie, essendo state accettate le regressioni tariffarie, ciò costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza dei presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione dei corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.