Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15127/2016
Accettazione della regressione tariffaria
L'accettazione della regressione tariffaria esclude la condanna per ingiustificato arricchimento della Asl
22 Luglio 2016
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, di un impoverimento remunerato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa". Nel caso di specie, essendo state accettate le regressioni tariffarie, ciò costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza dei presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione dei corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.