Rassegna di giurisprudenza
29/07/2016

Sentenze: le novità dal 25 al 29 luglio

Questa settimana: stabilizzazione, indennità economica sostitutiva per  ferie maturate e non godute, comporto e certificato di malattia, giurisdizione ordinaria per i rapporti universitari con le aziende sanitarie.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 14633/2016, ritorna sui contratti di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione, ribadendo il principio in base al quale in caso di abusivo ricorso al contratto a termine, il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti dell’art. 32, comma 5 della legge 183/2010 (decadenza e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Corte di Giustizia Europea –sentenza C-341-15, (resa il 20 luglio 2016), si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale Amministrativo di Vienna, in merito all’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare la controversia aveva riguardato un dipendente contro il suo datore di lavoro, in merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute dall'interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro, avvenuta per richiesta di essere collocato in pensione. Nella fattispecie, l'assenza del lavoratore dal suo luogo di lavoro era giustificata per un congedo per malattia. Il diritto alle ferie annuali retribuite è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando è cessato il rapporto di lavoro e se la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.

Cassazione Civile – Sezione lavoro - Sentenza 15226, ha riaffermato la legittimità del licenziamento della lavoratrice, assente ingiustificata da lavoro, che non ha adempiuto l'obbligo, contrattualmente previsto, di segnalare tempestivamente al datore la sua assenza e che lamenta che il mancato invio del certificato di malattia sia dipeso da un errore della sostituta del medico curante: la trasmissione telematica esonera il lavoratore solo dall'inviare la certificazione cartacea e non dall'avvisare l'azienda. L'aver richiesto al medico il certificato non esaurisce l'obbligo di diligenza della lavoratrice che, oltre a segnalare tempestivamente al datore la propria assenza, aveva l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia.

Tar Emilia Romagna – Sezione I – sentenza n. 270/2016, dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, la Corte regolatrice, afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, dovendosi ritenere che le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario.

 

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