È gravemente colpevole il medico che non si sia attenuto alle linee guida?
L'art. 3, primo comma, L. n. 189 del 2012 si riferisce espressamente alle ipotesi colpose delle fattispecie penali cui possono incorrere i medici, sia nel settore pubblico che i liberi professionisti, nell'esercizio della professione sanitaria. Secondo la prospettazione attorea questa disciplina distinguerebbe tra colpa lieve e colpa grave, ritenendo normativamente sussistente quest'ultima in caso di mancata osservanza delle linee guida e dei consueti protocolli di approccio al paziente. La funzione delle linee guida si manifesta sul piano meramente difensivo, nel senso che esse possono costituire un valido argomento per far attivare, sempre nel caso di un procedimento penale, l'esimente di cui all'art. 3, primo comma, L. n. 189 del 2012.