Quando il giudice di merito deliberi una sentenza nella quale, applicando l’art. 1226 c.c. dia rilievo alle tabelle milanesi esistenti in quel momento e, successivamente, si verifichi la sopravvenienza di un aggiornamento delle stesse prima della pubblicazione della sentenza e, dunque, in un momento tale in cui sarebbe ancora possibile "ritornare" sulla deliberazione presa, al fine di tenere conto della nuova tabella, non si può ritenere che questa possibilità sia in realtà un dovere nascente dalla qualificazione dell’aggiornamento delle tabelle come jus superveniens e, dunque, legata all’obbligo del giudice fino al momento della pubblicazione della sentenza, di applicare il diritto vigente.